INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. - CGIL Emilia-Romagna
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INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. - CGIL Emilia-Romagna INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 17/03/2020, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - APRILE: indennità 600 euro erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, senza domanda ulteriore. - MAGGIO: indennità 1000 euro a condizione che la partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 sul secondo bimestre 2019. Reddito identificato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese effettivamente sostenute, comprese quote di ammortamento. Domanda presentata all'INPS con autocertificazione dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate verifica i requisiti. Lavoratori titolari di CO.CO.CO iscritti a Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - APRILE: indennità 600 euro erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, senza domanda ulteriore. - MAGGIO: indennità 1000 euro, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata - APRILE: indennità 600 euro erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, senza domanda ulteriore. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente - APRILE: indennità 600 euro erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, senza domanda ulteriore. - MAGGIO: indennità 1000 euro, se non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. - APRILE: indennità 600 euro - MAGGIO: indennità 1000 euro Operai agricoli a TD, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. - APRILE: indennità di 500 euro erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, senza domanda ulteriore Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. - Condizioni: a) non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente b) non essere titolari di pensione - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. - Condizioni: a) non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente b) non essere titolari di pensione - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. - Condizioni: a) non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente b) non essere titolari di pensione - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro Incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, 177 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. - Condizioni: a) non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente b) non essere titolari di pensione - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, non titolari di pensione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35 mila euro, non titolari di pensione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. - APRILE: indennità di 600 euro - MAGGIO: indennità di 600 euro