SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA - CGIL Emilia-Romagna
Dettagli
SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA - CGIL Emilia-Romagna SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA Il decreto del 25 marzo scorso ha esteso i benefici del Fondo di solidarietà, istituito in favore dei titolari di mutuo in caso di situazioni di temporanea difficoltà economica, anche a tutti coloro che stanno risentendo maggiormente dell'emergenza coronavirus. CHI SONO I BENEFICIARI Sono ammessi ai benefici i lavoratori dipendenti che hanno visto sospeso il proprio lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o a coloro cui è stato ridotto l'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (la riduzione deve essere almeno pari al 20 per cento dell'orario complessivo). Sono ammessi all'agevolazione anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di nove mesi) che, a seguito della chiusura o della limitazione della propria attività causata dall'emergenza Covid-19, autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero, superiore al 33 per cento del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, nell'arco del trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda. REQUISITI Per accedere al Fondo di solidarietà occorre essere: - proprietari dell'immobile destinato ad abitazione principale, oggetto del contratto di mutuo; - l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), né deve avere caratteristiche di lusso; - il mutuo erogato deve avere un importo non superiore ai 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno. Non è richiesto l'Isee (non superiore ai 30 mila euro). DURATA DELLA SOSPENSIONE Per i lavoratori dipendenti la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa: - per un massimo di sei mesi se la sospensione (o la riduzione dell'orario) ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi; - per un massimo di 12 mesi se la sospensione (o la riduzione dell'orario) ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; - per un massimo di 18 mesi se la sospensione (o la riduzione dell'orario) ha una durata superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi. INTERESSI, COMMISSIONI E MODULISTICA Durante il periodo di sospensione il Fondo provvederà a pagare agli istituti di credito, con i quali è stato stipulato il mutuo, il 50% degli interessi maturati in relazione alle rate sospese, mentre il restante 50% rimarrà a carico del mutuatario. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporterà l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non verranno richieste garanzie aggiuntive. Una volta valutata l'effettiva convenienza della sospensione rispetto alla propria situazione debitoria, il titolare del mutuo potrà presentare domanda alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, presentando la documentazione richiesta per accedere al beneficio.