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VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CGIL Emilia-Romagna VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE Diritti dei volontari di Protezione civile (dlgs 1/2018) Il datore di lavoro deve consentire assenza ai lavoratori impegnati in qualità di volontari per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e a 90 giorni in un anno. I volontari che partecipano all'opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:   - al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; - alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
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